1. L'istituzione di università, l'apertura di nuove sedi universitarie e l'istituzione di nuovi corsi di laurea sono subordinate ad accreditamento secondo le disposizioni della presente legge.
2. L'accreditamento è disposto dal Ministro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono dettati i criteri per l'accreditamento con particolare riferimento ai seguenti parametri:
a) esigenze del territorio interessato anche in relazione al numero di università già esistenti;
b) capacità di autofinanziamento;
c) adeguatezza dei corsi di laurea rispetto agli obiettivi formativi;
d) composizione del corpo docente;
e) idoneità tecnica delle strutture universitarie.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì disciplinati il numero e la tipologia degli esami fondamentali di ciascun corso di laurea.