Art. 4.
(Accreditamento).

      1. L'istituzione di università, l'apertura di nuove sedi universitarie e l'istituzione di nuovi corsi di laurea sono subordinate ad accreditamento secondo le disposizioni della presente legge.
      2. L'accreditamento è disposto dal Ministro.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono dettati i criteri per l'accreditamento con particolare riferimento ai seguenti parametri:

          a) esigenze del territorio interessato anche in relazione al numero di università già esistenti;

 

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          b) capacità di autofinanziamento;

          c) adeguatezza dei corsi di laurea rispetto agli obiettivi formativi;

          d) composizione del corpo docente;

          e) idoneità tecnica delle strutture universitarie.

      4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì disciplinati il numero e la tipologia degli esami fondamentali di ciascun corso di laurea.